Art. 4 · Modifiche della direttiva 98/24/CE

Art. 4

Modifiche della direttiva 98/24/CE

In vigore dal 26 feb 2014
Modifiche della direttiva 98/24/CE La direttiva 98/24/CE è così modificata: 1) all’, la lettera b) è così modificata: a) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento; (*8)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;" b) il punto ii) è soppresso; c) il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell’»; 2) all’, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9)), (*9)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)»;" 3) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1), il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— dell’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi che siano necessarie ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove né il regolamento (CE) n. 1907/2006 né il regolamento (CE) n. 1272/2008 contemplino l’obbligo di fornire informazioni».
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