Art. 3
Modifiche della direttiva 94/33/CEE
In vigore dal 26 feb 2014
Modifiche della direttiva 94/33/CEE
L’allegato della direttiva 94/33/CE è così modificato:
1)
la sezione I è così modificata:
a)
al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’, secondo comma, punti 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
(*5) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21)»;"
b)
il punto 3 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:
—
tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
—
corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314),
—
gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221),
—
aerosol infiammabili, categoria 1 (H222),
—
liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225),
—
esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
—
sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
—
perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241),
—
tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371),
—
tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373),
—
sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334),
—
sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317),
—
cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351),
—
mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
—
tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
(*6) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.08, pag. 1)»;"
ii)
la lettera b) è soppressa;
iii)
la lettera c) è soppressa;
iv)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
Sostanze e miscele di cui all’, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);
(*7) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)»;"
2)
alla sezione II, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Processi e lavori figuranti nell’allegato I della direttiva 2004/37/CE».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:27:oj#art-3