Art. 9 · Funzione di sorveglianza

Art. 9

Funzione di sorveglianza

In vigore dal 26 feb 2014
Funzione di sorveglianza 1.   Gli Stati membri assicurano che ogni organismo di gestione collettiva disponga di una funzione di sorveglianza che si occupi di monitorare in modo continuo le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone che gestiscono le attività dell’organismo. 2.   Nell’organismo che svolge la funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell’organismo di gestione collettiva. 3.   Ogni persona che svolge la funzione di sorveglianza deve presentare annualmente una dichiarazione individuale sui conflitti di interesse contenente le informazioni di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, all’assemblea generale dei membri. 4.   L’organismo che esercita la funzione di sorveglianza si riunisce regolarmente e ha almeno i seguenti poteri: a) esercitare i poteri che gli sono delegati dall’assemblea generale dei membri, anche ai sensi dell’, paragrafi 4 e 6; b) monitorare le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone di cui all’, tra cui l’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale dei membri e, in particolare, le politiche generali di cui all’, paragrafo 5, lettere da a) a d). 5.   L’organismo che svolge la funzione di sorveglianza riferisce in merito all’esercizio dei suoi poteri all’assemblea generale dei membri almeno una volta l’anno.
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