Art. 8 · Assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva

Art. 8

Assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva

In vigore dal 26 feb 2014
Assemblea generale dei membri dell’organismo di gestione collettiva 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’assemblea generale dei membri sia organizzata in conformità con le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10. 2.   L’assemblea generale dei membri è convocata almeno una volta l’anno. 3.   L’assemblea generale dei membri decide circa eventuali modifiche allo statuto e circa le condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto. 4.   L’assemblea generale dei membri decide in merito alla nomina e alla revoca dell’incarico degli amministratori, esamina la loro performance generale e approva il loro compenso nonché altri benefit come le prestazioni monetarie e non monetarie, le prestazioni e i diritti previdenziali, nonché il diritto ad altri compensi e alla liquidazione. In un organismo di gestione collettiva a struttura dualistica, l’assemblea generale dei membri non decide in merito alla nomina o alla revoca dell’incarico dei membri del consiglio di amministrazione e non approva il relativo compenso e altri benefit laddove il potere di adottare tali decisioni sia delegato al consiglio di sorveglianza. 5.   Conformemente alle disposizioni di cui al titolo II, capo 2, l’assemblea generale dei membri decide almeno in merito a quanto segue: a) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; b) la politica generale sull’uso di importi non distribuibili; c) la politica generale di investimento per quanto riguarda i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti; d) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti; e) l’uso degli importi non distribuibili; f) la politica di gestione dei rischi; g) l’approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili; h) l’approvazione di fusioni e alleanze, la costituzione di controllate, e l’acquisizione di altre entità o di partecipazioni o diritti in altre entità; i) l’approvazione dell’assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzie per prestiti. 6.   L’assemblea generale dei membri può delegare all’organo che svolge la funzione di sorveglianza i poteri di cui al paragrafo 5, lettere f), g), h) e i) per mezzo di una risoluzione o sulla base di una disposizione dello statuto. 7.   Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), gli Stati membri possono richiedere che l’assemblea generale dei membri definisca condizioni più dettagliate per l’utilizzo dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti. 8.   L’assemblea generale dei membri esercita una funzione di controllo sulle attività dell’organismo di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale di cui all’. Gli Stati membri possono autorizzare modalità o sistemi alternativi per la nomina e la revoca del mandato del revisore dei conti, purché tali modalità o sistemi siano finalizzati a garantire l’indipendenza del revisore dei conti dalle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva. 9.   Tutti i membri dell’organismo di gestione collettiva hanno il diritto di partecipare e di esercitare il diritto di voto in seno all’assemblea generale dei membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare restrizioni al diritto dei membri dell’organismo di gestione collettiva di partecipare e di esercitare i diritti di voto in seno all’assemblea generale dei membri, sulla base di uno dei seguenti criteri o di entrambi: a) durata dell’adesione; b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono; purché tali criteri siano stabiliti e applicati in modo equo e proporzionato. I criteri stabiliti al primo comma, lettere a) e b), sono inseriti nello statuto o nelle condizioni di adesione dell’organismo di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli . 10.   Ciascun membro di un organismo di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona o entità come rappresentante autorizzato a partecipare e votare a suo nome in seno all’assemblea generale dei membri, purché tale designazione non comporti un conflitto di interessi che potrebbe ad esempio insorgere qualora il membro che effettua la designazione e il rappresentante autorizzato appartengano a categorie diverse di titolari dei diritti all’interno dell’organismo di gestione collettiva. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire restrizioni in merito alla designazione dei rappresentanti autorizzati e all’esercizio dei diritti di voto dei membri che rappresentano, purché tali restrizioni non pregiudichino l’adeguata ed effettiva partecipazione dei membri al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva. La delega è valida per un’unica assemblea generale dei membri. All’interno dell’assemblea generale dei membri il rappresentante autorizzato gode degli stessi diritti che spetterebbero al membro che esso rappresenta. Il rappresentante autorizzato esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal membro che esso rappresenta. 11.   Gli Stati membri possono decidere che i poteri dell’assemblea generale dei membri possono essere esercitati da un’assemblea di delegati eletti almeno ogni quattro anni dai membri dell’organismo di gestione collettiva, a condizione che: a) sia garantita un’effettiva e adeguata partecipazione dei membri al processo decisionale dell’organismo di gestione collettiva; e b) la rappresentanza delle diverse categorie di membri in seno all’assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano mutatis mutandis all’assemblea dei delegati. 12.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora l’organismo di gestione collettiva, in ragione della sua forma giuridica, non disponga di un’assemblea generale dei membri, i poteri di tale assemblea generale siano esercitati dall’organo che svolge la funzione di sorveglianza. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 5, 7 e 8 si applicano mutatis mutandis a detto organo che svolge la funzione di sorveglianza. 13.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora tra i membri di un organismo di gestione collettiva figurino entità che rappresentano i titolari dei diritti, i poteri dell’assemblea generale dei membri debbano essere esercitati integralmente o in parte da un’assemblea generale di detti titolari dei diritti. Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 10 si applicano mutatis mutandis all’assemblea dei titolari dei diritti.
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