Art. 7 · Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva

Art. 7

Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva

In vigore dal 26 feb 2014
Diritti dei titolari dei diritti che non sono membri dell’organismo di gestione collettiva 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva rispettino le disposizioni di cui all’, paragrafo 4, all’, all’, paragrafo 2, e all’ per quanto concerne i titolari dei diritti che hanno con essi un rapporto giuridico diretto, in forza della legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, ma che non sono loro membri. 2.   Gli Stati membri possono applicare altre disposizioni della presente direttiva ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:26:oj#art-7