Art. 41
Gruppo di esperti
In vigore dal 26 feb 2014
Gruppo di esperti
È istituito un gruppo di esperti. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro. I compiti del gruppo sono i seguenti:
a)
esaminare l’impatto della trasposizione della presente direttiva sul funzionamento degli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendenti nel mercato interno e sottolineare eventuali difficoltà;
b)
organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall’applicazione della presente direttiva;
c)
facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi pertinenti della legislazione e della giurisprudenza, nonché su tutti i pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici specie nell’ambito del mercato digitale per quanto riguarda le opere e altri materiali protetti.
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