Art. 35
Risoluzione di controversie
In vigore dal 26 feb 2014
Risoluzione di controversie
1. Gli Stati membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.
2. Gli , nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.
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