Art. 35 · Risoluzione di controversie

Art. 35

Risoluzione di controversie

In vigore dal 26 feb 2014
Risoluzione di controversie 1.   Gli Stati membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale. 2.   Gli , nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale.
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