Art. 33 · Procedure di reclamo

Art. 33

Procedure di reclamo

In vigore dal 26 feb 2014
Procedure di reclamo 1.   Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni. 2.   Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto ai reclami trasmessi dai membri o dagli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un contratto di rappresentanza. Se gli organismi di gestione collettiva non accolgono un reclamo, motivano la propria decisione.
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