Art. 3
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «organismo di gestione collettiva»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:
i)
è detenuto o controllato dai propri membri;
ii)
è organizzato senza fini di lucro;
b) «entità di gestione indipendente»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come finalità unica o principale, il quale:
i)
non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; e
ii)
è organizzato con fini di lucro;
c) «titolare dei diritti»: qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi;
d) «membro»: un titolare dei diritti o un’entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell’organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo;
e) «statuto»: lo statuto, il regolamento o l’atto costitutivo di un organismo di gestione collettiva;
f) «assemblea generale dei membri»: l’organo dell’organismo di gestione collettiva in cui i membri partecipano ed esercitano il proprio diritto di voto, a prescindere dalla forma giuridica dell’organismo;
g) «amministratore»:
i)
qualora il diritto nazionale o lo statuto dell’organismo di gestione collettiva preveda una struttura monistica, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione;
ii)
qualora il diritto nazionale o lo statuto dell’organismo di gestione collettiva preveda una struttura dualistica, qualsiasi membro del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;
h) «proventi dei diritti»: le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo;
i) «spese di gestione»: l’importo addebitato, detratto o compensato da un organismo di gestione collettiva sui proventi dei diritti o sulle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi ai diritti d’autore;
j) «accordo di rappresentanza»: qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta, incluso un accordo concluso a norma degli ;
k) «utilizzatore»: qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore;
l) «repertorio»: le opere in relazione alle quali un organismo di gestione collettiva gestisce i diritti;
m) «licenza multiterritoriale»: una licenza che copre il territorio di più di uno Stato membro;
n) «diritti su opere musicali online»: uno qualsiasi dei diritti di un autore su un’opera musicale concessi a norma degli della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio online.
Storico versioni
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