Art. 28 · Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti

Art. 28

Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti

In vigore dal 26 feb 2014
Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online distribuiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze in modo corretto e immediatamente dopo la dichiarazione dell’uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli organismi di gestione collettiva forniscono almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti insieme ad ogni pagamento eseguito a norma del paragrafo 1: a) il periodo in cui si sono verificati gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e i territori in cui hanno avuto luogo tali usi; b) gli importi raccolti, le detrazioni effettuate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva per ciascun diritto su qualsiasi opera musicale online per i quali i titolari dei diritti hanno autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli, integralmente o in parte; c) gli importi riscossi per i titolari dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dall’organismo di gestione collettiva in relazione a ciascun fornitore di servizi online. 3.   Se un organismo di gestione collettiva conferisce a un altro organismo di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online a norma delle disposizioni degli , l’organismo di gestione collettiva mandatario distribuisce gli importi di cui al paragrafo 1 accuratamente e senza indebito ritardo e fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 all’organismo di gestione collettiva mandante. L’organismo di gestione collettiva che conferisce mandato è responsabile per la successiva distribuzione di tali importi e la fornitura di tali informazioni ai titolari dei diritti, salvo se diversamente concordato dagli organismi di gestione collettiva.
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