Art. 27 · Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione

Art. 27

Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione

In vigore dal 26 feb 2014
Correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull’uso e nella fatturazione 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di gestione collettiva controllino l’utilizzo dei diritti su opere musicali online che rappresentano, integralmente o in parte, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per tali diritti. 2.   Gli organismi di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi online la possibilità di dichiarare per via elettronica l’uso effettivo dei diritti su opere musicali online ed i fornitori di servizi online riferiscono con precisione in merito all’uso effettivo di tali opere. Per lo scambio elettronico di tali dati, gli organismi di gestione collettiva consentono l’utilizzo di almeno una modalità di dichiarazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Gli organismi di gestione collettiva possono rifiutare le dichiarazioni dei fornitori di servizi online in un formato proprietario se gli organismi accettano dichiarazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati. 3.   Gli organismi di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi online per via elettronica. L’organismo di gestione collettiva offre l’uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base volontaria nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto, integralmente o in parte, della licenza in base ai dati di cui all’elenco di condizioni ai sensi dell’, paragrafo 2, e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi online e del formato utilizzato per fornirle. Il fornitore di servizi online non può rifiutare di accettare la fattura a causa del suo formato se l’organismo di gestione collettiva utilizza uno standard del settore. 4.   Gli organismi di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi online immediatamente dopo la comunicazione dell’utilizzo effettivo dei diritti sulla relativa opera musicale online, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi online. 5.   Gli organismi di gestione collettiva dispongono di disposizioni adeguate per consentire ai fornitori di servizi online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da uno o più organismi di gestione collettiva per i medesimi diritti sulla stessa opera musicale online.
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