Art. 25 · Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

Art. 25

Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

In vigore dal 26 feb 2014
Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali 1.   Gli Stati membri si assicurano che gli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online offrano, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e ad altri organismi di gestione collettiva, a seguito di una richiesta debitamente motivata, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale online rappresentato. Ciò comprende: a) le opere musicali rappresentate; b) i diritti, rappresentati integralmente o in parte; e c) i territori interessati. 2.   Gli organismi di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli, ove necessario, per garantire la correttezza e l’integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commercialmente sensibili.
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