Art. 22
Relazione di trasparenza annuale
In vigore dal 26 feb 2014
Relazione di trasparenza annuale
1. Gli Stati membri assicurano che un organismo di gestione collettiva, a prescindere dalla forma giuridica prevista dal diritto nazionale, elabori e pubblichi una relazione di trasparenza annuale, comprensiva della relazione speciale di cui al paragrafo 3, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio.
L’organismo di gestione collettiva pubblica sul suo sito Internet la relazione di trasparenza annuale, la quale rimane pubblicamente disponibile su tale sito per almeno cinque anni.
2. La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all’allegato.
3. Una relazione speciale riguarda l’utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni precisate al punto 3 dell’allegato.
4. I dati contabili inclusi nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.
Ai fini del presente paragrafo, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato e le informazioni finanziarie di cui al punto 1, lettere g) e h) e al punto 1 e al punto 2 dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:26:oj#art-22