Art. 15 · Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza

Art. 15

Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza

In vigore dal 26 feb 2014
Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che un organismo di gestione collettiva, fatte salve le spese di gestione, non proceda a detrazioni dai proventi dei diritti che gestisce in base a un accordo di rappresentanza o da eventuali introiti provenienti dall’investimento dei proventi di quei diritti, a meno che un altro organismo di gestione collettiva che è parte dell’accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente a tali detrazioni. 2.   Gli organismi di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad altri organismi di gestione collettiva. 3.   L’organismo di gestione collettiva procede alla distribuzione e ai pagamenti all’altro organismo di gestione collettiva quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di dichiarazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i titolari dei diritti non gli impediscano di rispettare tale termine. L’altro organismo di gestione collettiva o, se ha membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti, tali membri procedono alla distribuzione e ai pagamenti degli importi dovuti ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre 6 mesi a decorrere dal ricevimento di tali importi, a meno che ragioni oggettive correlate in particolare agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano all’organismo di gestione collettiva o, se del caso, ai suoi membri, di rispettare tale termine.
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