Art. 13
Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti
In vigore dal 26 feb 2014
Distribuzione di importi dovuti ai titolari dei diritti
1. Fatti salvi l’, paragrafo 3, e l’, gli Stati membri assicurano che ciascun organismo di gestione collettiva distribuisca regolarmente e con la necessaria diligenza e precisione gli importi dovuti ai titolari dei diritti in linea con la politica generale in materia di distribuzione di cui all’, paragrafo 5, lettera a).
Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi di gestione collettiva o i loro membri che sono entità che rappresentano titolari dei diritti procedano alla distribuzione e ai pagamenti di tali importi ai titolari dei diritti quanto prima e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utenti, all’identificazione dei diritti, dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali protetti con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano agli organismi di gestione collettiva o, se del caso, ai loro membri, di rispettare tale termine.
2. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti entro il termine stabilito al paragrafo 1, perché i titolari in questione non possono essere identificati o localizzati e non si applica la deroga a detto termine, tali importi sono tenuti separati nei conti degli organismi di gestione collettiva.
3. Gli organismi di gestione collettiva adottano tutte le misure necessarie, in linea con il paragrafo 1, per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati:
a)
ai titolari dei diritti che rappresentano o alle entità che rappresentano titolari dei diritti, qualora tali entità siano membri di un organismo di gestione collettiva; e
b)
a tutti gli organismi di gestione collettiva con cui hanno concluso accordi di rappresentanza.
Le informazioni di cui al primo comma includono, qualora disponibili:
a)
il titolo dell’opera o altro materiale protetto;
b)
il nome del titolare dei diritti;
c)
il nome dell’editore o produttore pertinente; e
d)
qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all’identificazione del titolare dei diritti.
L’organismo di gestione collettiva verifica altresì i registri di cui all’, paragrafo 5, e altri registri facilmente reperibili. Se le misure di cui sopra non producono i risultati attesi, gli organismi di gestione collettiva mettono tali informazioni a disposizione del pubblico al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di tre mesi.
4. Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo tre anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che gli organismi di gestione collettiva abbiano adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti come indicato al paragrafo 3, tali importi sono considerati non distribuibili.
5. L’assemblea generale dei membri degli organismi di gestione collettiva decide in merito all’utilizzo degli importi non distribuibili a norma dell’, paragrafo 5, lettera b), fatto salvo il diritto dei titolari dei diritti di reclamare tali importi presso gli organismi di gestione collettiva in conformità delle legislazioni degli Stati membri sullo statuto dei diritti di limitazione.
6. Gli Stati membri possono limitare o determinare gli usi consentiti degli importi non distribuibili tra l’altro garantendo che detti importi siano utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei diritti.
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