Art. 10 · Obblighi delle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva

Art. 10

Obblighi delle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva

In vigore dal 26 feb 2014
Obblighi delle persone che gestiscono l’attività dell’organismo di gestione collettiva 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo di gestione collettiva prenda le misure necessarie affinché le persone che gestiscono le sue attività lo facciano in maniera sana, prudente e appropriata, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché meccanismi di controllo interno. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l’organismo rappresenta. Le procedure di cui al primo comma prevedono altresì che ciascuna delle persone in oggetto di cui al paragrafo 1 trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all’assemblea generale dei membri, che contenga le seguenti informazioni: a) eventuali interessi detenuti nell’organismo di gestione collettiva; b) eventuali compensi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva, incluso sotto forma di regimi pensionistici, le prestazioni in natura e altri tipi di benefici; c) eventuali importi ricevuti nell’esercizio precedente dall’organismo di gestione collettiva in qualità di titolare dei diritti; d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell’organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso l’organismo di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
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