Art. 98 · Decisioni della commissione giudicatrice

Art. 98

Decisioni della commissione giudicatrice

In vigore dal 26 feb 2014
Decisioni della commissione giudicatrice 1.   La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri. 2.   La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. 3.   La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti. 4.   L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. 5.   I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. 6.   È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.
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