Art. 97 · Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Art. 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

In vigore dal 26 feb 2014
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice 1.   Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo. 2.   L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche. 3.   Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza. 4.   La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
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