Art. 90
Risoluzione dei contratti
In vigore dal 26 feb 2014
Risoluzione dei contratti
Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso, qualora:
a)
il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’;
b)
l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;
c)
l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento a norma dell’articolo 258 TFUE.
Storico versioni
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