Art. 63 · Comunicazione delle specifiche tecniche

Art. 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

In vigore dal 26 feb 2014
Comunicazione delle specifiche tecniche 1.   Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta. Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché gli enti aggiudicatori intendono applicare l’, paragrafo 2. 2.   Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.
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