Art. 6 · Appalti che riguardano più attività

Art. 6

Appalti che riguardano più attività

In vigore dal 26 feb 2014
Appalti che riguardano più attività 1.   Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi. In deroga all’, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’ della presente direttiva. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE. 2.   A un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato. 3.   Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c): a) l’appalto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE; b) l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/23/UE; c) l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.
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