Art. 46
Procedura ristretta
In vigore dal 26 feb 2014
Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’, paragrafo 2.
Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Storico versioni
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