Art. 41 · Nomenclature

Art. 41

Nomenclature

In vigore dal 26 feb 2014
Nomenclature 1.   Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:25:oj#art-41