Art. 15 · Importi delle soglie

Art. 15

Importi delle soglie

In vigore dal 26 feb 2014
Importi delle soglie La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’ concernente il perseguimento dell’attività in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti: a) 414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; b) 5 186 000 EUR per gli appalti di lavori; c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
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