Art. 12 · Porti e aeroporti

Art. 12

Porti e aeroporti

In vigore dal 26 feb 2014
Porti e aeroporti La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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