Art. 80 · Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Art. 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

In vigore dal 26 feb 2014
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti 1.   Per organizzare i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I e del presente capo. 2.   L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata: a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; b) dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche. 3.   Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza.
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