Art. 79 · Bandi e avvisi

Art. 79

Bandi e avvisi

In vigore dal 26 feb 2014
Bandi e avvisi 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota la loro intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’, paragrafo 4, ciò è riportato nell’avviso o nel bando di concorso. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in conformità all’ e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3.   I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo, paragrafi 1 e 2, sono pubblicati conformemente all’, paragrafi da 2 a 6 e all’. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, rispettivamente alle parti E ed F, conformemente ai modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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