Art. 73 · Risoluzione dei contratti

Art. 73

Risoluzione dei contratti

In vigore dal 26 feb 2014
Risoluzione dei contratti Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità,almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, qualora: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’; b) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto; c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
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