Art. 66
Riduzione del numero di offerte e soluzioni
In vigore dal 26 feb 2014
Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all’, paragrafo 6, o di soluzioni da discutere di cui all’, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.
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