Art. 61 · Registro online dei certificati (e-Certis)

Art. 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

In vigore dal 26 feb 2014
Registro online dei certificati (e-Certis) 1.   Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis. 3.   La Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.
Storico versioni

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