Art. 4
Importi delle soglie
In vigore dal 26 feb 2014
Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a)
5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b)
134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
c)
207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
d)
750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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