Art. 14 · Servizi di ricerca e sviluppo

Art. 14

Servizi di ricerca e sviluppo

In vigore dal 26 feb 2014
Servizi di ricerca e sviluppo La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, e b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice.
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