Art. 7 · Enti aggiudicatori

Art. 7

Enti aggiudicatori

In vigore dal 26 feb 2014
Enti aggiudicatori 1.   Ai sensi della presente direttiva per «enti aggiudicatori» si intendono gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività e sono: a) lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; b) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; c) gli enti diversi da quelli di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II. 2.   Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Tali procedure comprendono: a) le procedure d’appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e alla direttiva 2014/25/UE, alla direttiva 2009/81/CE o alla presente direttiva; b) le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione, elencati nell’allegato III, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica dell’elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato III, quando le modifiche si dimostrano necessarie a causa dell’abrogazione o della modifica di tali atti o dell’adozione di nuova legislazione. 4.   Per «impresa pubblica» si intende qualsiasi impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione. Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure c) possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:23:oj#art-7