Art. 37 · Garanzie procedurali

Art. 37

Garanzie procedurali

In vigore dal 26 feb 2014
Garanzie procedurali 1.   Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore; b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’, paragrafo 1; e c) l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’, paragrafi da 4 a 7, e fatto salvo l’, paragrafo 9. I requisiti minimi di cui alla lettera a) contengono le condizioni e le caratteristiche (in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare o possedere. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore forniscono: a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione; b) nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza. 4.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici. 5.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore garantisce un’idonea registrazione delle fasi della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’, paragrafo 1. 6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni.
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