Art. 3 · Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Art. 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

In vigore dal 26 feb 2014
Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza 1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, nel rispetto dell’.
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