Art. 24
Concessioni riservate
In vigore dal 26 feb 2014
Concessioni riservate
Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all’, l’avviso di preinformazione menzionano il presente articolo.
Storico versioni
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