Art. 22 · Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

Art. 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

In vigore dal 26 feb 2014
Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività 1.   In deroga all’, nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto separato, la decisione che determina quali regole applicare a ciascuno di tali contratti distinti è presa in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi. In deroga all’, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’ della presente direttiva. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto o l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE. 2.   A un contratto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato. 3.   Nel caso di contratti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente a quanto segue: a) la concessione è aggiudicata conformemente alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, se una delle attività alla quale il contratto è destinato è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attività è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori; b) il contratto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE; c) il contratto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE.
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