Art. 20 · Contratti misti

Art. 20

Contratti misti

In vigore dal 26 feb 2014
Contratti misti 1.   Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 2.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i paragrafi 3 e 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5. Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’ della presente direttiva. Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all’allegato III della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all’ della presente direttiva e all’ della direttiva 2014/25/UE. 3.   Nel caso di contratti aventi per oggetto sia elementi disciplinati dalla presente direttiva sia altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto al paragrafo 4 del presente articolo o all’, al contratto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 4.   Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE il contratto misto è aggiudicato in conformità, rispettivamente, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/25/UE. 5.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti concernano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
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