Art. 12 · Esclusioni specifiche nel settore idrico

Art. 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

In vigore dal 26 feb 2014
Esclusioni specifiche nel settore idrico 1.   La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate per: a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) alimentare tali reti con acqua potabile. 2.   La presente direttiva non si applica inoltre alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un’attività di cui al paragrafo 1: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; o b) lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
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