Art. 11 · Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Art. 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

In vigore dal 26 feb 2014
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
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