Art. 2 · Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate certificati

Art. 2

Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate certificati

In vigore dal 6 feb 2014
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate certificati 1)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: a) un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato II; e b) un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 1, lettera b), di tale allegato. 2)   Gli Stati membri garantiscono che i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell’Unione» se soddisfano i seguenti requisiti: a) un’ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera a), dell’allegato II; e b) un’ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui al punto 2, lettera b), di tale allegato.
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