Art. 8 · Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Art. 8

Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

In vigore dal 4 feb 2014
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del disposto della presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.
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