Art. 5 · Autorità competenti

Art. 5

Autorità competenti

In vigore dal 4 feb 2014
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l’applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all’adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni. Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti designati. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d’ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l’applicazione e il rispetto degli della presente direttiva siano alternativamente o congiuntamente: a) autorità competenti quali definite all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010; b) autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come richiesto dalla presente direttiva. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione e l’ABE circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche, indicando l’eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque al più tardi il 21 marzo 2016. 5.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità al diritto nazionale: a) direttamente in forza della la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o b) mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta, salvo per gli . 6.   Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l’efficace espletamento delle rispettive funzioni. 7.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno una volta all’anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.
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