Art. 48 · Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

Art. 48

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

In vigore dal 4 feb 2014
Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato: 1) l’, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall’Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato per un periodo inziale di un mese ed è prorogabile per un ulteriore periodo di un mese.»; 2) l’, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Fatti salvi i poteri di cui all’, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini, incluse le modalità di applicazione degli atti di cui all’, paragrafo 2, in conformità al diritto dell’Unione.»
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