Art. 44
Clausola di riesame
In vigore dal 4 feb 2014
Clausola di riesame
La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il 21 marzo 2019. Il riesame valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.
Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti:
a)
una valutazione dell’uso del PIES, della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso;
b)
un’analisi delle altre informazioni precontrattuali;
c)
un’analisi dell’attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori;
d)
un’analisi dell’evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;
e)
una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali;
f)
una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di credito;
g)
una valutazione dell’attualità dell’ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di credito alternative;
h)
una valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili residenziali;
i)
una valutazione della disponibilità di dati sull’andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei dati;
j)
una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore all’importo massimo precisato nell’, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva;
k)
una valutazione dell’adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell’, paragrafo 2;
l)
una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi.
Storico versioni
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