Art. 44 · Clausola di riesame

Art. 44

Clausola di riesame

In vigore dal 4 feb 2014
Clausola di riesame La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il 21 marzo 2019. Il riesame valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno. Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti: a) una valutazione dell’uso del PIES, della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso; b) un’analisi delle altre informazioni precontrattuali; c) un’analisi dell’attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori; d) un’analisi dell’evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali; e) una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali; f) una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di credito; g) una valutazione dell’attualità dell’ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di credito alternative; h) una valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili residenziali; i) una valutazione della disponibilità di dati sull’andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei dati; j) una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore all’importo massimo precisato nell’, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva; k) una valutazione dell’adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell’, paragrafo 2; l) una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi.
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