Art. 41 · Natura vincolante della presente direttiva

Art. 41

Natura vincolante della presente direttiva

In vigore dal 4 feb 2014
Natura vincolante della presente direttiva Gli Stati membri assicurano che: a) i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della presente direttiva; b) le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione di tali disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:17:oj#art-41