Art. 35 · Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

Art. 35

Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi

In vigore dal 4 feb 2014
Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un’adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l’iscrizione dell’ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un’autorità competente.
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