Art. 34 · Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati

Art. 34

Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati

In vigore dal 4 feb 2014
Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività svolte nel continuo dagli intermediari del credito siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Gli Stati membri d’origine stabiliscono che gli intermediari del credito con vincolo di mandato siano soggetti a vigilanza direttamente o nell’ambito della vigilanza del creditore per conto del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di un’autorizzazione in conformità alla direttiva 2013/36/UE o altro ente finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l’intermediario del credito con vincolo di mandato è direttamente soggetto a vigilanza. Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti conformemente all’ assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza condotta sull’intermediario del credito per conto del quale agiscono. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale hanno la responsabilità di accertarsi che i servizi prestati dall’intermediario del credito nel loro territorio soddisfino gli obblighi previsti dall’, paragrafo 1, e dagli e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni. Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito con una succursale nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro stesso in attuazione dell’, paragrafo 1, e dagli , tali autorità esigono che l’intermediario del credito interessato ponga fine alla sua situazione irregolare. Se l’intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l’intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest’ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, nella misura necessaria, per impedire a detto intermediario del credito di avviare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, può rinviare la questione all’ABE e richiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui la succursale è ubicata hanno il diritto di esaminare l’organizzazione della succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi previsti dall’, paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla succursale. 4.   Se l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario del credito operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dalla ricezione di tali elementi o se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine, un intermediario del credito persiste nell’agire in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei mercati, l’autorità competente dello Stato membro ospitante: a) dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo all’intermediario del credito in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l’EBA sono informate di tali misure senza indebito ritardo; b) può portare la questione all’attenzione dell’ABE e richiederne l’assistenza conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. 5.   Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito abilitato in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, nell’esercizio delle loro competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, effettuare ispezioni presso tale succursale. 6.   La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze degli Stati membri in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:17:oj#art-34