Art. 33 · Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito

Art. 33

Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito

In vigore dal 4 feb 2014
Revoca dell’abilitazione degli intermediari del credito 1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l’abilitazione concessa a un intermediario del credito conformemente all’ se tale intermediario del credito: a) rinuncia espressamente all’abilitazione o non ha né svolto attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto, per tali casi, la decadenza dall’abilitazione; b) ha ottenuto l’abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non risponde più ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione; d) rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva; e) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio dell’attività degli intermediari del credito. 2.   Qualora l’abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni, con tutti i mezzi adeguati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro senza indebito ritardo.
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