Art. 32 · Libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito

Art. 32

Libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito

In vigore dal 4 feb 2014
Libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi da parte di intermediari del credito 1.   L’abilitazione di un intermediario del credito da parte dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine di cui all’, paragrafo 1, è valida per l’intero territorio dell’Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati dall’abilitazione, a condizione che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall’abilitazione. Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti e non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tale ente non creditizio non è permesso operare. 2.   Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’ non è permesso svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all’, punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è permesso operare. 3.   Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale informa le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine. Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati l’intenzione dell’intermediario del credito e, contestualmente, informano della notificazione l’intermediario interessato. Esse notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i creditori a cui l’intermediario del credito è vincolato da un vincolo di mandato e se i creditori assumano la responsabilità piena e incondizionata per le attività dell’intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro. L’intermediario del credito può iniziare l’attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine della notificazione di cui al secondo comma. 4.   Prima che la succursale dell’intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza sull’intermediario del credito in conformità all’ e indicano all’intermediario del credito, se del caso, le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell’Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.
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